Sono stabiliti, per l'anno finanziario 1973, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:
- 1)sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e da leggi speciali, lire 250.000.000;
- 2)concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse di enti locali nelle Regioni a statuto speciale mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 380.000.000 di cui:
- a)per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 del 1949 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 60.000.000;
- b)per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589 del 1949, lire 20.000.000;
- c)per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 del 1949 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 20.000.000;
- d)per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589 del 1949, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 250.000.000 di cui lire 150.000.000 per le opere previste dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 506;
- e)per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonche' per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 30.000.000;
- 3)contributi a favore dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed all'articolo 6 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 50 milioni.
Testo vigente dal 28 febbraio 1973
