Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a variazioni compensative tra il capitolo n. 2786 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e i capitoli numeri 1090 e 1806 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Testo vigente dal 28 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-23;24~art27 · fonte su Normattiva