Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, per lo anno finanziario 1975, a norma dell'articolo 18, secondo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 8.000 unita'.
Testo vigente dal 30 aprile 1975
