E' stabilito, per l'anno finanziario 1975, un limite di impegno di lire 30.000.000 per la concessione di contributi costanti trentacinquennali a favore dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti autorizzati ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonche' delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

Testo vigente dal 30 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-26;132~art89 · fonte su Normattiva