Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro per le finanze, alle variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli numeri 1090, 3113, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1976, concernenti spese relative al funzionamento dei centri meccanografici.

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;702~art57 · fonte su Normattiva