E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1977, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (appendice n. 1). Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale e' iscritto, nel bilancio dell'Azienda medesima, l'apposito fondo di riserva di cui al capitolo 242. I prelevamenti dal detto fondo, nonche' le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

Testo vigente dal 31 dicembre 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-12-23;874~art116 · fonte su Normattiva