E' autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di L. 100.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 878. Lo stanziamento previsto per l'anno finanziario 1977 alla colonna B della tabella di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, e' aumentato di lire 5.200 milioni.

Testo vigente dal 31 dicembre 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-12-23;874~art178 · fonte su Normattiva