Ai sensi dell'articolo 14, punto 6, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, l'apporto integrativo dello Stato a favore del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, e' stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 100.000.000.000 ed e' iscritto al capitolo 1578 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per il medesimo anno finanziario.

Testo vigente dal 31 dicembre 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-12-23;874~art187 · fonte su Normattiva