Ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa resta fissato, per l'anno finanziario 1977, in lire 2.500 miliardi. Le quote non impegnate nell'anno possono essere utilizzate in quello successivo.

Testo vigente dal 31 dicembre 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-12-23;874~art40 · fonte su Normattiva