Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti assegnazioni per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi e competenze varie, rispettivamente, al personale docente e al personale non docente degli istituti e scuole di istruzione tecnica, professionale ed artistica dotati di personalita' giuridica e autonomia amministrativa.

Testo vigente dal 31 dicembre 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-12-23;874~art85 · fonte su Normattiva