Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonche' il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1977, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (appendice n. 1). Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

Testo vigente dal 31 dicembre 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-12-23;874~art95 · fonte su Normattiva