Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonche' il pagamento delle spese dei patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1977, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (appendice n. 3). Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio dei patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto. I capitoli dello stato di previsione della spesa dei patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali e' data facolta' di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

Testo vigente dal 31 dicembre 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-12-23;874~art98 · fonte su Normattiva