Le somme iscritte ai capitoli numeri 1107, 1108, 1110 e 6047 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1979 in relazione alle spese autorizzate dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogata dalla legge 4 agosto 1975, n. 397, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60 e dalla legge 13 aprile 1977, n. 114, possono essere trasferite, con decreti del Ministro del tesoro, a capitoli di spesa del predetto stato di previsione concernenti altri servizi del Ministero stesso. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, altresi', a provvedere con propri decreti, a variazioni compensative tra i citati capitoli numeri 1107, 1108, 1110 e 6047 del predetto stato di previsione della spesa, concernenti spese per l'espletamento di concorsi, per corsi di formazione e di addestramento, per l'espletamento di corsi e seminari, per la divulgazione del nuovo sistema tributario e per il funzionamento del Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria.

Testo vigente dal 30 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-03-28;88~art62 · fonte su Normattiva