Con decreti da emanarsi dal Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri competenti, viene provveduto all'istituzione di appositi capitoli per le entrate e per le spese da effettuare in conto residui e per le quali non esistano in bilancio i capitoli corrispondenti. Con i medesimi decreti, il Ministro del tesoro determina l'autorizzazione di cassa per i capitoli di cui al precedente comma. Il Ministro del tesoro ha facolta', altresi', di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli concernenti spese di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, limitatamente ai maggiori residui risultanti a chiusura dell'esercizio 1980 rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1981. Dei decreti di cui ai precedenti commi sara' dato conto al Parlamento in occasione della presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Testo vigente dal 30 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-23;164~art108 · fonte su Normattiva