Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1981, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6). Ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 7, concernente stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, le occorrenze finanziarie per i fini di cui all'articolo 1 della stessa legge sono stabilite, per l'anno 1981, in lire 693.568.000.000, di cui lire 345.164.000.000 da iscrivere agli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Testo vigente dal 30 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-23;164~art37 · fonte su Normattiva