Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo di lire 1.760.777.837.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1981. Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1981-31 agosto 1981, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 30 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-23;164~art6 · fonte su Normattiva