Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-86

Art. 17 — Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15). Il Ministro del tesoro e' autorizzato per l'anno finanziario 1984, su proposta dei Ministri interessati, a trasferire, dagli stanziamenti di competenza e cassa iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - rubrica Ispettorato del lavoro - allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1984, delle somme versate sul capitolo n. 2376 dello stato di previsione dell'entrata dai contravventori alle disposizioni regolanti il collocamento dei lavoratori in agricoltura, ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 459.

Testo vigente dal 30 dicembre 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-12-29;744~art17 · fonte su Normattiva