Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-88

Art. 12 — Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10). Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

Testo vigente dal 28 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-02-28;42~art12 · fonte su Normattiva