Art. 17 — Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16). Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 18 marzo 1989, n. 106, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 31 dicembre 1991
