Art. 5 — Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4). Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonche' le eventuali suc- cessive variazioni, delle disponibilita' in conto residui e di cassa sul capitolo 7511 e dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria. 3. il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini della integrazione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, mediante l'utilizzazione degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore all'uopo individuate con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158. 4. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
Testo vigente dal 31 dicembre 1991
