Art. 1 — Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1993, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1). E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.
Testo vigente dal 29 dicembre 1992
