Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995

Art. 10 — Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9). E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1993, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1). Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale e' iscritto, al capitolo 452 del bilancio dell'Azienda di cui al comma 2, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonche' le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1993, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonche' di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:

  • a)ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1993, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1993 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonche' delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del penultimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e suc- cessive modificazioni, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1993;
  • b)al capitolo 404 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1993, delle somme versate sul capitolo 273 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilita' speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106;
  • c)al capitolo 403 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1993 delle somme versate sul capitolo 272 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia di economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed iscritte in sede di consuntivo dell'esercizio 1992 ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sono riassegnate, con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della predetta Azienda.

Testo vigente dal 29 dicembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;501~art10 · fonte su Normattiva