Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995

Art. 18 — Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17). In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso le capitanerie di porto, e' fissato, per l'anno finanziario 1993, come segue:

  • a)militari specializzati............ n. 150;
  • b)militari aiuti-specialisti......... n. 2.800. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' stabilito, per l'anno finanziario 1993, in 20 unita'. Il numero massimo degli Ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1993, in 40 unita'. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni nocchieri di porto, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1993, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:
  • a)sergenti........................... n. 500;
  • b)sottocapi e comuni volontari....... n. 350. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, e' fissata, per l'anno finanziario 1993, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, nel numero di 1.000. Alle spese di cui ai capitoli 2067, 2068 e 7601 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1993, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legisla- tive concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvata con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono, per l'anno finanziario 1993, quelli descritti nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi stanziati sui capitoli della rubrica delle capitanerie di porto in relazione all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1993, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi per gli anni 1992-1993, tra i vari settori di intervento, di cui al terzo piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Testo vigente dal 29 dicembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;501~art18 · fonte su Normattiva