Art. 21 — Stato di previsione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1995, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20). L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1995, e' comprensiva, nel limite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Ministro stesso, sentite le Amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sulla ricerca applicata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 30 dicembre 1994
