Art. 4 — Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1995, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1995, e' stabilito in 210. Le spese di cui ai capitoli 3105, 3128 e 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1995, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. Ai fini della ripartizione stanziamento iscritto al capitolo 3583 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1995, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dallo stato di previsione del Ministero del tesoro - rubrica 3 "Provveditorato generale dello Stato" - allo stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358. Per l'anno 1995 l'Amministrazione dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a impegnare e pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
Testo vigente dal 30 dicembre 1994
