Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999

Art. 21 — Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.20). L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1997, e' comprensiva, nel limite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla reallizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la attuazione dei programmi finalizzati sia coerente con gli obiettivi scientifici della ricerca nazionale e con le indicazioni formulate dal CIPE, riferendo allo stesso Comitato ogni due anni sullo stato dei programmi. Per l'assolvimento di tali attribuzioni si avvale di apposita commissione nominata dal Ministro stesso, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sulla ricerca applicata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 28 dicembre 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-12-23;664~art21 · fonte su Normattiva