Art. 7 — Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2007, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nell'ambito delle unita' previsionali di base "Fondi da ripartire per oneri di personale" e "Fondi da ripartire per l'operativita' scolastica" di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. In relazione all'andamento gestionale delle spese per competenze fisse e relativi oneri riflessi dovute al personale della scuola, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i centri di responsabilita' degli uffici scolastici regionali, per i capitoli interessati all'erogazione delle suddette competenze.
Testo vigente dal 28 dicembre 2006
