Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012

Art. 11 — Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2010, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forzamedia nell'anno 2010, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e' stabilito come segue:

  • a)ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
  • 1)Esercito n. 67;
  • 2)Marina n. 4;
  • 3)Aeronautica n. 56;
  • 4)Carabinieri n. 44;
  • b)ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
  • 1)Esercito n. 5;
  • 2)Marina n. 143;
  • 3)Aeronautica n. 83;
  • c)ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
  • 1)Esercito n. 59;
  • 2)Marina n. 25;
  • 3)Aeronautica n. 20. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e' fissata, per l'anno 2010, in 102 unita'. La forza organica dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria dell'Esercito a norma dell'articolo 9, terzo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno 2010, in 895 unita'. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno 2010, in 537 unita'. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, terzo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, e' fissata, per l'anno 2010, in 536 unita'. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alle unita' previsionali di base «interventi» dei programmi «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonche' per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui alle unita' previsionali di base «funzionamento» dei programmi «approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «approntamento e impiego delle forze terrestri», «approntamento e impiego delle forze navali», «approntamento e impiego delle forze aeree» e «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2010, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico dell'unita' previsionale di base «interventi» del programma «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e delle unita' previsionali di base «interventi» e «investimenti» del programma «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2010, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritti nell'unita' previsionale di base «funzionamento» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire». Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Testo vigente dal 30 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;192~art11 · fonte su Normattiva