Art. 12 — Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2011, in conformita` all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12). Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche´ per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2011, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura. Per l'anno finanziario 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte al capitolo 2827 del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno medesimo, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi di conto capitale le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nel programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante norme per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per l'anno finanziario 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonche´ dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/ 2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2011 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtu` di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalita` comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita` sportive del personale del Corpo forestale dello Stato, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2011.
Testo vigente dal 21 dicembre 2010
