Art. 17 — Disposizioni diverse
In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dal «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» del programma «politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilita` esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2010 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 5, nonche´ da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonche´ tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operativita` delle amministrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche´ degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonche´ quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto dei Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio nell'ambito dei pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, possono essere effettuate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relative a capitoli di natura rimodulabile, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2011, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento (cedolino unico) ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Limitatamente all'anno 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, le variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli, relativi rispettivamente a spese rimodulabili e a spese non rimodulabili, risultanti dalla riallocazione in bilancio delle spese obbligatorie, per le quali e` stata disposta la soppressione ai sensi dell'articolo 52, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella tabella allegata alla legge di stabilita`, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della citata legge n. 196 del 2009. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, concernente la razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria e il potenziamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in attesa della sua trasformazione in Agenzia fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle Amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra lo stanziamento del «Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle Amministrazioni statali» (capitolo 3072) e quelli relativi alle spese per fitto di locali e oneri accessori iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni competenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2011, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce «Redditi di capitale» dello stato di previsione dell'entrata, dalla societa` Equitalia Giustizia SpA a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Testo vigente dal 21 dicembre 2010
