Art. 5 — Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2011, in conformita` all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2011, sono stabilite in conformita` agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1). Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, e` utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonche´ l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonche´ per le attivita` sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito del programma «amministrazione penitenziaria» e del programma «giustizia minorile», nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2011.
Testo vigente dal 21 dicembre 2010
