Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014

Art. 10 — Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue: 250 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 3 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2012, e' fissato in 156 unita'. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2012, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2012, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.

Testo vigente dal 14 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-11-12;184~art10 · fonte su Normattiva