Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014

Art. 14 — Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2012, i fondi per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sperimentazione del programma «ricerca per il settore della sanita' pubblica», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, alle variazioni di bilancio tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2012, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 14 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-11-12;184~art14 · fonte su Normattiva