Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014

Art. 7 — Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i fondi per oneri di personale e per l'operativita' scolastica iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli relativi al «Fondo per le competenze dovute al personale supplente breve e saltuario, per la mensa scolastica, per le aree a rischio a forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica» e i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2012, e' comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, al pertinente programma «ricerca scientifica e tecnologia di base» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi del medesimo comma 9.

Testo vigente dal 14 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-11-12;184~art7 · fonte su Normattiva