Art. 1
[1]I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Roma, addi' 23 ottobre 2002
[3]CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
Testo vigente dal 26 ottobre 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva