Art. 1

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]NUOVO TESTO UNICO delle disposizioni relative alla imposta e alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra.

[2]Art. 1.

[3]I nuovi redditi, realizzati posteriormente al 1° agosto 1914 fino al 31 dicembre 1918 in conseguenza della guerra, da commercianti, industriali ed intermediari, nonche' i redditi della medesima natura che allo stesso giorno hanno ecceduto quelli ordinari, sono accertati a parte per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile, e, quando siano superiori a L. 2500, sono inoltre assoggettati ad una sovrimposta straordinaria guerra nella seguente misura:

[4]Per i nuovi o maggiori redditi realizzati dal 1° agosto 1914 al 31 dicembre 1915:

[5]Per i commercianti e gli industriali:

[6]del 12 % sulla quota del profitto superiore all'8 % e fino al 10 % del capitale investito;

[7]del 18 % sulla quota del profitto superiore al 10 % e fino al 15 % del capitale investito;

[8]del 24 % sulla quota del profitto superiore al 15 % o fino al 20 % del capitale investito;

[9]del 35 % sulla quota del profitto superiore al 20 % del capitale investito.

[10]Per gli intermediari:

[11]del 5 % sulla eccedenza di oltre 1 decimo fino a 5 decimi sul reddito ordinario;

[12]del 12 % sulla eccedenza di oltre 5 decimi e fino a 10 decimi sul reddito ordinario;

[13]del 18 % sulla eccedenza di oltre 10 decimi fino a 20 decimi sul reddito ordinario;

[14]dei 24 % sulla eccedenza di oltre 20 decimi fino a 30 decimi sul reddito ordinario;

[15]del 35 % sulla eccedenza di oltre 30 decimi.

[16]Per i nuovi o maggiori redditi realizzati dal 1° gennaio 1916 al 31 dicembre 1916, dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre 1917, dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre 1918:

[17]Per i commercianti e gli industriali:

[18]del 20 % sulla quota del profitto superiore all '8 % e fino ai 10 % del capitale investito;

[19]del 30 % sulla quota del profitto superiore al 10 % e fino al 15 % del capitale investito;

[20]del 40 % sulla quota del profitto superiore al 15 % e fino al 20 % del capitale investito;

[21]del 60 % sulla quota del profitto superiore al 20 % del capitale investito.

[22]Per gli intermediari:

[23]del 10 % sulla eccedenza di oltre 1 decimo fino a 5 decimi sul reddito ordinario;

[24]del 15 % sulla eccedenza di oltre 5 decimi fino a 10 decimi sul reddito ordinario;

[25]del 20 % sulla eccedenza di oltre 10 decimi fino a 20 decimi sul reddito ordinario;

[26]del 25 % sulla eccedenza di oltre 20 decimi fino a 30 decimi sul reddito ordinario;

[27]del 40 % sulla eccedenza di oltre 30 decimi.

Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-06-14;971~art1 · fonte su Normattiva