Art. 11
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Nella determinazione del reddito straordinario di esercizio delle navi mercantili, acquistate dopo il 1° agosto 1914, e per le quali non concorrono le condizioni di esenzione stabilite nel precedente articolo, i tre quarti del sopraprezzo pagato a causa dello stato di guerra vengono dedotti come ammortamento in misura eguale in tutti o nei rimanenti periodi di accertamento stabiliti dall'art. 1. Il prezzo residuale di acquisto viene ammesso in detrazione secondo i criteri consueti.
Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva