Art. 12
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[1]Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di cui all'art. 1 sono considerati come redditi straordinari imponibili, le indennita' da corrispondersi dallo Stato agli armatori ed ai proprietari delle navi noleggiate o requisite in caso di perdita per causa di guerra, e gli indennizzi dovuti da Societa', Compagnie, Sindacati o Consorzi di assicurazione in caso di sinistri agli armatori e proprietari di navi assicurate, per la parte dell'indennita' e degli indennizzi stessi che ecceda il valore ante bellum, od il prezzo di acquisto o di costruzione delle navi quando tale acquisto o costruzione sia posteriore al 1° agosto 1914.
[2]Il capitale investito da tenersi presente per la determinazione delle aliquote di sovraimposta, e' rappresentato:
- a)per le navi requisite o noleggiate dallo Stato, dal valore ante bellum risultante dalla liquidazione delle indennita';
- b)per tutte le altre navi, dal valore ante bellum, ovvero dal prezzo di costruzione o di acquisto quando le navi siano divenute proprieta' dell'assicurato dopo il 1° agosto 1914, aggiungendovi sempre il premio pagato per l'assicurazione delle navi.
[3]Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle indennita' e indennizzi corrisposti, in caso di perdita o di sinistri, a proprietari ed armatori esteri di navi estere adibite al trasporto di merci e materiali occorrenti agli effetti della guerra e dell'approvvigionamento dell'esercito o della popolazione civile.
Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva