Art. 13
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[1]Un quarto dell'ammontare di tutto l'indennizzo dovuto per la perdita della nave deve dalle Societa', Compagnie, Sindacati e Consorzi di cui al precedente articolo, essere depositato alla Cassa depositi e prestiti al nome del proprietario od armatore, con annotazione di vincolo a garanzia dell'imposta e della sovrimposta dovute dal proprietario od armatore stesso ai sensi del detto articolo.
[2]Dell'eseguito deposito gli enti suddetti daranno denuncia all' agenzia delle imposte del luogo.
Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva