Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Per poter conseguire la esenzione di cui all'articolo precedente occorre venga versata alla Cassa depositi e prestiti, come deposito infruttifero, una somma corrispondente alla sovrimposta dovuta. Il deposito viene intestato al contribuente che acquista o fa costruire la nave con annotazione di vincolo a garanzia della sovraimposta di guerra dovuta allo Stato.
[2]Quando la esenzione e' chiesta per redditi derivanti dalla vendita dall'esercizio di navi mercantili, il deposito deve effettuarsi al momento in cui viene in scadenza la prima rata di sovraimposta inscritta a ruolo.
[3]Quando invece si tratta di redditi costituiti da indennizzi per perdita di navi, il deposito deve effettuarsi entro il termine di un mese dal giorno in cui viene notificata la liquidazione definitiva della sovraimposta. In questo caso si computa nel deposito la somma gia' versata alla Cassa depositi e prestiti dall'ente assicuratore a sensi dello articolo 13 del presente testo unico. Per la meta' degli indennizzi dovuti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni riguardo alle navi requisite a noleggiate dallo Stato, resta fermo quanto dispone l'art. 9 del decreto 15 maggio 1917, n. 874.
[4]Per i redditi dipendenti da indennita' corrisposte dallo Stato a sensi del decreto 7 gennaio 1917, n. 74, modificato con l'altro decreto 17 maggio 1917, n. 845, non occorre il deposito prescritto dal presente articolo, e si procede a sensi dell'art. 26 del presente testo unico.
[5]Se entro i termini e con le condizioni previste dall'articolo precedente viene effettuato l'acquisto o la costruzione delle navi, il deposito di garanzia si svincola a favore del contribuente intestatario mediante decreto da emettersi dal ministro dei trasporti d'accordo con quello delle finanze; nel caso di invesimento delle indennita' corrisposte dallo Stato il ministro delle finanze, sentito quello dei trasporti, dispone la restituzione della sovraimposta gia' introitata per ritenuta.
[6]Qualora i detti termini e condizioni non siano osservati, la somma depositata viene introitata dallo Stato con decreto dei ministri stessi.
Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva