Art. 16
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Nei casi di accertamenti gia' definitivi ed iscritti a ruolo alla data di pubblicazione del presente testo unico, agli eventuali sgravi di imposta e di sovrimposta che fossero dovuti in applicazione delle disposizioni dei precedenti articoli da 10 a 14, viene provveduto mediante compensazione colla imposta e sovrimposta dovute sui redditi realizzati nel periodo immediatamente successivo, ed in mancanza od insufficienza di queste, mediante apposita liquidazione di rimborso. Qualsiasi diritto a tale rimborso della imposta e della sovrimposta, rimane prescritto col 31 dicembre 1918.
Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva