Art. 16

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Nei casi di accertamenti gia' definitivi ed iscritti a ruolo alla data di pubblicazione del presente testo unico, agli eventuali sgravi di imposta e di sovrimposta che fossero dovuti in applicazione delle disposizioni dei precedenti articoli da 10 a 14, viene provveduto mediante compensazione colla imposta e sovrimposta dovute sui redditi realizzati nel periodo immediatamente successivo, ed in mancanza od insufficienza di queste, mediante apposita liquidazione di rimborso. Qualsiasi diritto a tale rimborso della imposta e della sovrimposta, rimane prescritto col 31 dicembre 1918.

Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-06-14;971~art16 · fonte su Normattiva