Art. 19
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[1]Le dichiarazioni dei contribuenti, privati, societa' od enti, potranno, dalle agenzie essere rettificate fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello fissato per la presentazione delle dichiarazioni stesse, anche quando prima della scadenza di detto termine si fosse fatto luogo alla iscrizione a ruolo del reddito dichiarato.
[2]Per le Societa' od enti di cui, all'art. 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, il cui accertamento deve essere basato su piu' bilanci, per anno della dichiarazione devesi intendere quello stabilito per la presentazione della denuncia relativa, all'ultimo bilancio da tenersi presente per la determinazione del reddito di guerra nei singoli periodi di accertamento dei quali all'articolo 1 del presente testo unico.
[3]Nei casi di mancata o tardiva dichiarazione, le agenzie potranno far luogo agli accertamenti ed alle rettifiche d'ufficio nel secondo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva