Art. 2
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[1]Pei redditi che siano accertati per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile in virtu' dell'art. 9 del testo unico di legge 24 agosto 1877, n. 4021, le aliquote indicate nell'articolo precedente per i commercianti e per gli industriali sono rispettivamente ridotte al 10, al 15, al 20, al 30 %, quali furono fissate dall'articolo 1 dell'allegato B al R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643.
[2]Per le affittanze agrarie collettive di cui all'ultimo comma del predetto art. 9, l'accertamento dei redditi viene fatto in confronto di ogni singolo consociato.
Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva