Art. 20

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[1]Chi ometta di presentare o presenti tardivamente la dichiarazione di cui all'art. 18, incorre in una soprattassa, pari alla sovrimposta dovuta sul reddito definitivamente accertato in seguito alle decisioni delle Commissioni di cui al susseguente articolo 23.

[2]Chi dichiari un reddito inferiore di oltre un terzo a quello che rimanga come sopra definitivamente accertato, incorre in una soprattassa pari alla differenza tra la sovrimposta che sarebbe stata dovuta in base alla dichiarazione e quella definitivamente stabilita.

[3]Quando pero' il reddito venga accettato col silenzio o concordato fra l'agenzia ed il contribuente, la soprattassa per omessa, tardiva od infedele dichiarazione viene condonata.

[4]Per la mancata presentazione delle denuncie di cui agli articoli 13 e 18 ultimo capoverso, le Societa', le Compagnie, i Sindacati e i Consorzi sono passibili di una penalita' di L. 1000.

Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-06-14;971~art20 · fonte su Normattiva