Art. 21

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[1]I capi degli uffici governativi, civili e militari nonche' degli uffici provinciali e comunali, ed i rappresentanti degli enti pubblici od esercenti un pubblico servizio, devono fornire agli agenti delle poste tutte le notizie di cui agli effetti dell'applicazione del presente testo unico, fossero richiesti. E' derogata qualsiasi contraria disposizione di legge.

[2]Uguale obbligo e' fatto agli intermediari privati per i contratti conclusi con il loro intervento.

[3]I capi di ufficio, i rappresentanti e gli intermediari i quali non si prestino a fornire agli agenti le notizie di cui al presente articolo nel termine indicato nelle singole richieste, termine che in ogni modo non puo' essere inferiore a 10 giorni, o forniscano notizie inesatte ed incomplete, incorrono in una penalita' fissa di L. 100 per ogni trasgressione.

[4]Ad uguale penalita' soggiacciono tutti coloro i quali non si prestino all'adempimento degli altri obblighi fatti dall' art. 37 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.

Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-06-14;971~art21 · fonte su Normattiva