Art. 23
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[1]Contro gli accertamenti di ufficio e le rettifiche alle prodotte dichiarazioni proposte dall'agenzia, sia per il reddito ordinario di cui al secondo comma dell'art. 4, sia per quello realizzato in conseguenza della guerra, e' ammesso il ricorso alla Commissione provinciale istituita per l'esame e la risoluzione in grado di appello dei reclami relativi alla imposta di ricchezza mobile, alla quale sara' aggiunto come membro effettivo, o con diritto di voto in ogni caso, l'intendente di finanza della Provincia, o chi ne fa lo veci.
[2]Contro la decisione della Commissione provinciale e' ammesso in secondo grado, il ricorso per qualsiasi motivo alla Commissione centrale di cui all'art. 48 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, per l'imposta di ricchezza mobile.
[3]E' escluso qualsiasi ulteriore gravame anche giudiziario.
[4]Le Commissioni provinciali e centrale possono valersi di tutte le facolta' di cui agli articoli 37 e 43 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, sull'imposta di ricchezza mobile.
Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva