Art. 24

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[1]Le Commissioni devono possibilmente procedere all'esame ed alla risoluzione dei ricorsi per gruppi e specie di contribuenti giusta la tabella di classificazione dei redditi di ricchezza mobile delle categorie B) e C) approvata con decreto Ministeriale 5 settembre 1877; e quando si tratti di ricorsi per l'esame dei quali sono richieste speciali cognizioni, possono richiedere l'intervento di funzionari civili o militari o di altre persone pratiche nella materia, i quali avranno soltanto voto consultivo.

[2]Gli agenti delle imposte per gli accertamenti da essi rispettivamente promossi ed in loro vece l'ispettore delle imposte della Provincia, possono intervenire, con voto consultivo, alle sedute della Commissione provinciale. Gli agenti titolari degli uffici esterni possono sono essere rappresentati anche dall'agente superiore del capoluogo della Provincia.

Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-06-14;971~art24 · fonte su Normattiva