Art. 25

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[1]La imposta e la sovraimposta accertate in dipendenza del precedente testo unico vengono di regola iscritte nei ruoli da pubblicarsi nelle stesse epoche fissate per la pubblicazione dei ruoli delle imposte dirette. Possono pero', occorrendo, compilarsi in ogni tempo ruoli straordinari: in questo caso la pubblicazione e' fatta mediante notifica ad ogni inscritto nei ruoli stessi di apposito avviso, il quale tiene luogo anche della cartella che deve notificarsi dagli esattori delle imposte ai sensi dell'art. 25 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n 231; detto avviso dovra' notificarsi almeno venti giorni prima della scadenza della prima rata da pagarsi.

[2]La imposta e la sovraimposta sui redditi di guerra vengono riscosse in sei rate bimestrali, qualunque sia la data dalla loro iscrizione a ruolo, e sono iscritte in un unico ruolo anche se la scadenza delle rate cada in due diversi anni solari. Il ministro delle finanze, quando speciali circostanze lo richiedano, puo' disporre che le somme dovute siano ripartite in meno di sei rate. Per la riscossione gli esattori hanno facolta' di agire sugli immobili del debitore anche prima della esecuzione sui beni mobili. Gli atti esecutivi devono in ogni caso essere iniziati al piu' tardi entro trenta giorni dalla scadenza dell'ultimo giorno della rata non pagata.

Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-06-14;971~art25 · fonte su Normattiva