Art. 26

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[1]Per le navi requisite o noleggiate dallo Stato, indipendentemente dalla imposta e sovrimposta dovute in rapporto all'assicurazione libera, l'imposta e la sovrimposta dovute sulla indennita' corrisposta dallo Stato vengono percette mediante ritenuta diretta colle norme stabilite per la applicazione della imposta di ricchezza mobile di cui agli articoli 11 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, e 3 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

[2]Contro l'applicazione della ritenuta suddetta e' ammesso, nei sei mesi dalla data del pagamento dell'indennizzo, il ricorso al Ministero delle finanze; e contro la decisione ministeriale potranno i contribuenti ricorrere, entro venti giorni dalla notificazione della decisione stessa, alla Commissione centrale, istituita, per la risoluzione dei ricorsi relativi all'imposta di ricchezza mobile, dall'art.48 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.

[3]E' escluso qualsiasi ulteriore gravame anche giudiziario.

Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-06-14;971~art26 · fonte su Normattiva