Art. 28

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[1]Gli amministratori delle societa' anonime ed in accomandita per azioni in carica all'atto della messa in liquidazione della societa' di cui fanno parte; quelli che lo siano stati nei dodici mesi precedenti la liquidazione stessa, ed i liquidatori sono in proprio solidalmente responsabili della imposta e della sovrimposta nonche' delle penalita' e soprattasse dovute in forza del presente testo unico, qualunque sia l'epoca dello accertamento e della iscrizione a ruolo dei redditi relativi.

[2]Sono pure solidalmente responsabili delle imposte e sovrimposte sule riserve speciali di cui all'art. 3 del decreto 7 febbraio 1916 n. 123.

[3]Le Societa', Compagnie, Sindacati e Consorzi di assicurazione che non effettuino il deposito prescritto dall'art. 13 del presente testo unico, divengono solidalmente responsabili della imposta e della sovrimposta dovuta dall'armatore o dal proprietario della nave.

Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-06-14;971~art28 · fonte su Normattiva